Gli psicologi e il pos: l’adeguamento anticipato al 30 giugno 2022

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A partire dal 30 giugno 2022 scatterà l’obbligo del POS anche per gli psicologi.

Specificando meglio la questione, è il caso di ricordare che l’obbligo di avere il POS per esercenti e professionisti è in vigore sin dal 2013, ma fino ad oggi permaneva come obbligo privo di sanzioni.

Nell’ottica di attuazione di sempre più numerose norme antievasione, si è deciso di anticipare l’obbligo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, prevedendo due differenti sanzioni per i professionisti e gli esercenti che non accettano pagamenti a mezzo POS. Nel caso specifico, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • una sanzione base pari ad € 30,00;
  • una sanzione pari al 4% del valore della transazione.

Bisogna specificare però che, in questo specifico caso, non è previsto il pagamento in misura ridotta della sanzione (la cd. oblazione amministrativa).

Anche gli psicologi sono gravati da quest’obbligo per quanto, in questo specifico caso, la questione è di più ampio respiro e – proprio in virtù di questo – dovrebbe essere per buona misura già risolta.

Con l’ingresso della figura dello psicologo nel novero delle professioni sanitarie, infatti, tutte le fatture che il singolo professionista psicologo emette sono fatture sanitarie e quindi detraibili, in dichiarazione dei redditi, secondo l’attuale disposto normativo (una detraibilità pari al 19% del totale pagato). Dal gennaio 2020 è stato introdotto l’obbligo del pagamento tracciato per la detraibilità delle spese sanitarie: i pazienti, per poter detrarre le fatture, devono pagare con POS, assegni, bonifico bancario o altri sistemi di pagamento elettronico (che comunque garantiscano la tracciabilità del pagamento). Quanto anzidetto vale per tutti i professionisti sanitari privati: restano infatti esenti dall’obbligo del pagamento tracciabile – quindi sono detraibili pur se pagate in contanti – le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale. Resta salvo il fatto che, su sua libera scelta, il paziente può decidere in qualsiasi momento di pagare la fattura di un professionista sanitario che opera privatamente in contanti e, di conseguenza, non portarla in detrazione.

Immaginando che già dal gennaio 2020 molti psicologi si siano adeguati e si siano già muniti di POS, questo nuovo “carico” nei confronti del professionista non deve essere letto come un ulteriore onere monetario per lo stesso (che sia un POS fornito da un istituto bancario fisico o di altra natura, sicuramente saranno presenti spese una tantum e commissioni sulle singole transazioni), ma deve essere visto come un servizio fornito ai proprio pazienti.

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