Sistema tessera sanitaria: cosa devono sapere gli psicologi?

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Uno dei problemi più comuni per i professionisti in ambito sanitario – quindi anche per gli psicologi – tornato in auge con il riadattamento dei consensi informati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo GDPR che ha innovato il cosiddetto “Codice Privacy”, è spiegare ai pazienti cosa sia il Sistema Tessera Sanitaria – dato che, proprio uno degli elementi ai quali il paziente acconsente o meno, firmando il consenso informato, è l’invio delle fatture relative alle prestazioni da lui pagate a questo Sistema.

Capire al meglio cosa sia il Sistema Tessera Sanitaria vuol dire però fare un discorso di più ampio respiro, che permetta di comprendere la ratio alla base della sua esistenza ed il suo funzionamento così da poter comprendere bene quali sono gli obblighi dei professionisti ed i diritti dei privati cittadini.

Quello che gli addetti ai lavori chiamano Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria), ai sensi dell’art. 50 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 è stato istituito per essere utilizzato, tra le varie funzioni, anche per monitorare la spesa pubblica in ambito sanitario: in sostanza il Sistema TS, per questo specifico aspetto, va a monitorare come viene indirizzata nel corso dell’anno fiscale (che coincide con l’anno solare, quindi 1 gennaio – 31 dicembre) la spesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Proprio a tal fine, il Sistema TS è destinatario, anche, di tutti gli scontrini, di tutte le ricevute e fatture emesse da strutture e figure professionali che erogano prestazioni sanitarie

In virtù di quest’ultimo specifico aspetto, a partire dal 2016 tutte le strutture sanitare ed i professionisti sanitari che erogano prestazioni sanitarie sono gravati dall’obbligo di inviare al Sistema TS tutte le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. Questo permette, oltre al monitoraggio di cui parlavamo prima, anche di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni circa le spese sanitarie sostenute nell’anno di riferimento dal singolo cittadino, affinché questi dati possano essere inseriti anche nel modello di Dichiarazione dei Redditi 730 Precompilato.

Ma quali sono i dati che transitano nelle conoscenze dell’Agenzia delle Entrate? Appurato che non esiste certamente un ufficio in cui qualcuno, con fare da spia ed alla luce di un’abat-jour, appunta su un taccuino che medicinali usi Tizio o che terapie stia seguendo Caio, il sito del Sistema TS chiarifica che “l’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche”

Andiamo nello specifico: le prestazioni erogate dagli psicologi e dagli psicoterapeuti (e quindi le relative fatture emesse) sono soggette all’invio al Sistema TS? Ovviamente sì! È un argomento complicato da capire? Molto, ma cerchiamo di chiarificarlo al meglio, procedendo per punti.

Acclarato che, tutte le fatture emesse da uno psicologo devo essere inviate al Sistema TS, tentiamo di dare un senso logico all’intera faccenda.

  • Il paziente deve essere informato circa l’invio della sua fattura al Sistema TS?

Ovviamente il paziente deve essere informato sulla questione, tanto più che all’interno del consenso informato all’intervento psicologico apposito spazio deve essere dedicato alla prestazione o meno del consenso.

  • Come posso spiegare al paziente cos’è il Sistema TS?

Bene, qui c’è poco da fare i vaghi: già la questione è ingarbugliata di suo, è inutile complicarla ulteriormente! Quello che deve sapere il paziente è che il documento fiscale sarà inviato all’Agenzia delle Entrate che lo elaborerà per l’inserimento all’interno della dichiarazione dei redditi precompilata.

  • Il paziente ha facoltà di opporsi?

Certo, il paziente può liberamente opporsi all’invio al Sistema TS. In questo caso la ricevuta sanitaria dovrà contenere apposita dicitura («Fattura non trasmessa al Sistema TS per opposizione del paziente ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015.»).

  • Chi è obbligato all’invio delle singole ricevute sanitarie al Sistema TS?

L’obbligo cade sul professionista sanitario che, per la trasmissione, oltre a caricare ogni singola fattura sul portale dedicato, può comunque avvalersi del tramite di associazioni di categorie o di soggetti terzi, come i commercialisti – molti psicologi che ormai utilizzano gestionali di fatturazione online, invece, hanno possibilità di avvalersi di questi stessi sistemi per l’invio al Sistema TS).

  • Entro quando va fatto l’invio?

Fermo restando che l’invio può essere fatto per ogni singola fattura (molto più comodo se si utilizzano dei gestionali di fatturazione che curano anche questo aspetto), dato che l’accesso al sistema è possibile 24 ore su 24, il d.m. 02 febbraio 2022 ha stabilito per il 2022 delle scadenze semestrali (in contrasto con l’invio mensile già stabilito dal d.m. 29 gennaio 2021): i documenti di spesa emessi tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2022 devono essere inviati entro il 30/09/2022 (eventuali variazioni possono essere comunicate entro il 06/10/2022); i documenti di spesa emessi tra il 01/07/2022 ed il 31/12/2022 devono essere inviati entro il 30/01/2023 (eventuali variazioni possono essere comunicate entro il 07/02/2023).

  • Quali sono i dati che devo comunicare al Sistema TS?

Per ogni singola fattura sanitaria emessa, i dati che devono essere comunicati sono: la data di emissione, la data del pagamento, il codice fiscale del paziente, la tipologia di spesa e l’importo della fattura.

  • E per le fatture per le quali il paziente non ha acconsentito all’invio?

Fermo restando che in qualsiasi momento il paziente può acconsentire all’invio o revocare un consenso precedentemente posto (è chiaro che, questa, è una decisione con valore ex nunc, quindi non retroattiva e valevole solo da quel preciso momento in poi), dal 1 gennaio 2021 tutte le fatture emesse vanno trasmesse al Sistema TS: l’unica differenza risiede nel fatto che, le fatture dei pazienti che non hanno acconsentito all’invio, vanno caricate nel sistema senza comunicare il codice fiscale dell’assistito.

  • Sono previste sanzioni in caso di omesso invio?

Si, la sanzione è stabilita in € 100,00 per ogni comunicazione, con un massimo edittale di € 50.000. La sanzione non si applica se, in caso di errata comunicazione, la trasmissione dei dati corretti avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza (o cinque giorni dalla segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate). La sanzione si riduce ad un terzo con un massimo di € 20,00 se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista.

Per l’invio delle fatture al Sistema TS è necessario richiedere le credenziali sul Portale al seguente indirizzo e, ovviamente, registrarsi come Psicologi:

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/info-sulle-modalita-di-accesso-professionisti-sanitari

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