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Bonus psicologo: un’analisi del decreto attuativo

  • Bonus Psicologo
  • 2 Maggio 2022
  • 1 Commento

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Finalmente è stato varato il decreto attuativo per il Bonus Psicologo. Lo stesso, dopo essere stato redatto dal Ministero della Salute è stato vagliato dal MEF ed emanato, di concerto, da entrambi i ministeri. Perché vada pienamente a regime si attende, come di consueto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma in questo periodo di vacatio abbiamo comunque possibilità di analizzare l’iter previsto per la sua attuazione.
Il Bonus Psicologo, previsto dall’art. 1-quater, c. 3 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, è un beneficio – così come precisamente indicato dal dato normativo – previsto per poter sostenere l’impatto psicologico che la pandemia e la seguente crisi economico-sociale hanno avuto sui cittadini. Ratio della disposizione risiede nel voler fornire un concreto aiuto economico soprattutto alle fasce meno abbienti della popolazione, affinché chi lo desideri – e ne abbia effettivo bisogno – possa intraprendere un percorso di psicoterapia per far fronte a situazioni di “depressione, ansia, stress e fragilità psicologica” maturate a seguito del particolare periodo storico che stiamo vivendo.
Se questo è il “perché” del Bonus Psicologo – ed era un dato fino ad oggi ampiamente conosciuto – adesso abbiamo finalmente possibilità di esplorare il “come” e quindi andare ad individuare, fattualmente, come si svilupperà la procedura di fruizione del beneficio.
Come di consueto si procede per lo studio di argomenti complessi, prendiamo tutto ciò che sappiamo, ad oggi, del Bonus Psicologo e dividiamolo per categorie, così da analizzarle singolarmente.

LE CATEGORIE INTERESSATE: BENEFICIARI E PROFESSIONISTI

Attori principali del Bonus Psicologo sono:

  • i beneficiari, tutti coloro i quali, avendo un ISEE inferiore a 50 mila euro, possono fare richiesta, tenendo comunque conto della parametrizzazione che di seguito indicheremo;
  • i professionisti, psicoterapeuti iscritti in apposito elenco che decideranno di aderire all’iniziativa, comunicandolo al rispettivo ordine di appartenenza.

Già da queste poche righe si intuisce che, comprimari di quest’opera di promozione della salute mentale dei cittadini, saranno anche gli ordini regionali, il CNOP, ma non solo. È ormai risaputo che sarà l’INPS a gestire il portale che permetterà di far incontrare “domanda e offerta”, cittadini potenziali pazienti e psicoterapeuti. Altresì sarà compito dell’INPS rifondere, grazie ed a seguito di una procedura altamente informatizzata, i rispettivi emolumenti dovuti ai professionisti.

PROFESSIONISTI: COME CANDIDARSI

Stante quanto esplicitato nel decreto, i professionisti che possono candidarsi sono esclusivamente coloro i quali risultano essere regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti.
L’adesione è volontaria e deve essere comunicata all’ordine professionale di appartenenza.
Sarà compito degli ordini territoriali trasmettere al CNOP i nominativi di tutti gli aderenti all’iniziativa, così da redigere un elenco nazionale.
Redatto tale elenco, spetterà al CNOP trasmetterlo all’INPS e, a partire da tale momento, sarà consultabile da tutti i beneficiari, nell’ottica della massima trasparenza possibile, sul sito dell’INPS, su quello del CNOP e sui siti dei singoli ordini regionali e delle province autonome.
I professionisti dovranno poi registrarsi sul portale INPS e l’autenticazione, all’atto della registrazione, potrà essere compiuta mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE), sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Registratosi ed autenticatosi, il professionista potrà inserire nel sistema anche il proprio codice IBAN, che verrà utilizzato per il pagamento dell’onorario.

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio è riconosciuto una tantum – quindi una ed una sola volta – a favore del soggetto richiedente tenendo conto di due condizioni: il soggetto richiedente non deve avere un ISEE superiore a 50 mila euro e lo stesso contributo deve essere parametrato su tre scaglioni distinti.

Nell’ottica di favorire le fasce meno abbienti della popolazione, infatti, il contributo verrà così stabilito:

  • Con un ISEE inferiore a 15 mila euro, ad ogni singolo beneficiario spetterà un importo pari a 600 euro (valore massimo attribuibile);
  • Con un ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro, ad ogni singolo beneficiario spetterà un importo pari a 400 euro;
  • Con un ISEE superiore a 30 mila euro – e con un tetto massimo, ovviamente, entro i 50 mila euro – ad ogni singolo beneficiario spetterà un importo pari a 200 euro.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

L’intera proceduta è telematica e sarà l’INPS l’attore principale di questa fase.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, sarà data pubblicità da parte dell’INPS e del Ministero della Salute, tramite i loro siti internet, della data a partire dalla quale si potranno presentare le domande ed il periodo di tempo entro il quale queste verranno accettate – non inferiore, questo termine, a sessanta giorni.

Il richiedente potrà presentare domanda autenticandosi sulla piattaforma INPS tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Altra modalità prevista per richiedere il beneficio, sembra anche essere quella che passa attraverso il contact center dell’INPS, tramite le apposite modalità definite dall’Istituto.

Conclusosi il periodo indicato per l’accoglimento delle domande, l’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincie autonome di residenza, individuando tutti i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili – l’accoglimento delle domande dovrebbe avvenire in base all’ordine di arrivo, dando priorità alle persone con ISEE più basso.

Redatta la graduatoria, l’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda comunicando contestualmente agli stessi un codice univoco, pari al valore attribuito parametrato alla fascia ISEE. Il valore di riferimento sarà un valore a scalare che diminuirà, tendendo a zero, mano a mano che verranno saldate le sedute di psicoterapia che verranno svolte.

Tale codice resterà valido per 180 giorni a partire dalla data di accoglimento della domanda, trascorsi i quali sarà automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate dall’INPS, che individuerà nuovi beneficiari.

IL CONTRIBUTO: COME UTILIZZARLO E MODALITÀ DI RIMBORSO PER IL PROFESSIONISTA

Abbiamo anzidetto che compito dell’INPS sarà quello di far incontrare domanda ed offerta. Vediamo ora con quali modalità questo potrà avvenire.
Il beneficiario, ottenuto il proprio codice univoco, lo comunica al professionista – che, come già si è detto, deve aver aderito all’iniziativa e comparire nell’elenco pubblicizzato.
Il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, indica l’ammontare stabilito – elemento non di poco conto, questo, dato che, a seconda della tipologia della prestazione, gli importi stabiliti posso variare a seconda del singolo terapeuta – ed inserisce la data prevista per la seduta.
L’INPS, a questo punto, comunica al beneficiario l’avvenuta prenotazione, che ha comunque possibilità di disdire qualora non abbia interesse o sia impossibilitato ad usufruirne.
Erogata la prestazione, il professionista emette fattura al beneficiario – al cui interno deve figurare il codice univoco – ed inserisce nella piattaforma INPS i seguenti dati: codice univoco, data e numero della fattura emessa e relativo importo.
A conclusione della procedura, l’INPS comunicherà al beneficiario l’importo utilizzato per la specifica seduta e la quota residua di cui può ancora usufruire.
A termine dell’iter previsto per la prenotazione e lo svolgimento della seduta, una volta che il professionista emette la fattura e comunica i dati sopracitati, sarà premura dell’Istituto attivare l’iter per il pagamento dello psicoterapeuta.
Con i fondi che sono stati trasferiti all’INPS, avvallato questo dalle autorizzazioni di regioni e province autonome a corrispondere gli importi relativi al Bonus Psicologo a qualsiasi titolo così come indicato esplicitamente da decreto, l’Istituto entro il mese successivo a quello di emissione e comunicazione della fattura, provvedere al pagamento degli onorari dei singoli professionisti psicoterapeuti, tramite accredito diretto su conto corrente.

In conclusione possiamo dire che i protagonisti di questa nuova frontiera del sostegno psicologico sembrano numerosi, ma sono necessari per poter gestire un impianto di tal guisa. La quasi totale informatizzazione dei passaggi risulta essere d’obbligo, oggi più che mai, per poter monitorare un’operazione da 10 milioni di euro che, secondo le stime, potrà interessare una platea di circa 16 mila utenti.
Un numero, questo, non certo irrisorio, ma che è sintomatico del fatto che, misure come questa, debbano trasformarsi e diventare un intervento fisso e sostanziale per il Paese, non restando dei semplici exploit, a latere degli impegni che lo Stato assume per la tutela della salute dei cittadini.
L’aspetto della salute mentale non è certo meno importate di altri aspetti della vita del singolo e della comunità e, pertanto, auspichiamo che questo sia il primo passo verso un più consapevole impegno della Res Publica a permettere che tutti i cittadini possano sempre più – e sempre più facilmente – approcciarsi ai professionisti del settore.

Marco Trinchera

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